Incentivi alle imprese ed ai privati

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Ecobonus detrazione fiscale per la Riqualificazione Energetica

Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.
Detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

  1. la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  2. il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  3. l’installazione di pannelli solari
  4. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Soggetti beneficiari
Per edifici detrazione al 65%
Percentuali di detrazione tra il 70%  e il 75% per i condomini.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
In questo caso la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro (cappotto) con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, e si applica su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.

Condizioni [estratto]

  1. interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro.
  2. interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.